Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoriaRiferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 Contenuti: Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Aggiornamento: Tempestivo- Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulterioriRiferimento normativo: Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contenuti: Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Aggiornamento: Tempestivo
L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Contatti del Comune Telefono 0141-997194 Fax 0141-997194 email info@comune.capriglio.at.it PEC capriglio@cert.ruparpiemonte.it
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo: • in allegato, via mail, all’indirizzo indicato sul modulo, allegando scansione di un documento d’identità valido; • di persona, presentando presso la sede del Comune di Capriglio (P.za Mamma Margherita, 3 14014 - Capriglio (AT) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido Titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Trasparenza cui è stata presentata richiesta di accesso civico: Tiziana Gaeta - Sindaco
Modulo di richiesta di accesso civico (pdf editabile)(in allegato)Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato (pdf editabile)(in allegato)
Istruzioni per la compilazione degli accessi civici (in allegato)
Registro degli accessi (in allegato)
(sezione aggiornata al mese di gennaio 2024)